Sez. U, Sentenza n. 29316 del 26/02/2015 Ud. (dep. 09/07/2015) Rv. 264265 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale sulle condotte aventi ad oggetto sostanze incluse nelle tabelle degli stupefacenti con atti amministrativi riferiti alla disciplina incostituzionale - Condotte aventi ad oggetto tali sostanze, poste in essere dall'entrata in vigore della disciplina dichiarata incostituzionale e sino all'entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2014 - Rilevanza penale - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006. (Nella fattispecie, riferita alla sostanza "nandrolone", la Suprema Corte ha chiarito che la novella del 2014, reinserendo nelle tabelle le sostanze introdotte con la disciplina incostituzionale, per rimediare all'intervenuta caducazione "ex tunc" delle fattispecie aventi ad oggetto tali stupefacenti, ha creato nuove incriminazioni alle quali deve applicarsi il principio di irretroattività della legge penale).
Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 tervicies CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)