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Sez. 3, Sentenza n. 933 del 25/03/1972 (Rv. 357193 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - IN BASE ALLA DOMANDA - OGGETTO DELL'INDAGINE - IRRILEVANZA - DOMANDA DEL RESIDUO DI UN CREDITO - ESCLUSIVA RILEVANZA DELL'AMMONTARE RICHIESTO - DECISIONE DI QUESTIONI ATTINENTI ALL'INTERO RAPPORTO OBBLIGATORIO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1972-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357193-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - IN BASE ALLA DOMANDA - OGGETTO DELL'INDAGINE - IRRILEVANZA - DOMANDA DEL RESIDUO DI UN CREDITO - ESCLUSIVA RILEVANZA DELL'AMMONTARE RICHIESTO - DECISIONE DI QUESTIONI ATTINENTI ALL'INTERO RAPPORTO OBBLIGATORIO - ININFLUENZA.*

Agli effetti della Competenza, il valore della causa va determinato con riferimento a quanto in concreto vien chiesto dalla parte, e cioe tenendosi conto soltanto dell'oggetto della domanda -sulla quale il giudice e chiamato a pronunciarsi -e non anche dell'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere per decidere sul fondamento della pretesa dedotta in giudizio. In particolare, allorche in una causa relativa a rapporto obbligatorio si chieda solo il pagamento di una somma residua, e all'ammontare di questa che si ha riguardo, anche se per effetto di contestazioni di una delle parti il giudice sia chiamato a risolvere questioni relative all'intero rapporto. (V 2733'69, mass n 342430).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)