Disciplina della pesca marittima
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.
2. E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito.
Art. 2 Organi di studio e ricerca
1. Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca, e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria, della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile puo' avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.
2. L'azione di cui al precedente comma e' integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.
Art. 3 Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca
1. Il Ministero della marina mercantile e' chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curera' che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curera' altresi' che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca.
3. Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.
Art. 4 Studi e indagini sulla pesca
1. Il Ministero della marina mercantile puo' promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonche' curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.
Art. 5 Commissione consultiva centrale
1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
2. La Commissione e' chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.
3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.
Art. 6 Composizione della Commissione consultiva centrale
1. La Commissione consultiva centrale e' cosi' composta:
a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;
b) il direttore generale della pesca marittima;
c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l) due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;
m) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
o) un rappresentante dell'istituto italiano della nutrizione;
p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
r) un rappresentante dell'unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.
Art. 7 Commissioni consultive locali
1. Presso ogni Capitaneria di porto e' istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.
Art. 8 Composizione delle Commissioni consultive locali
1. La Commissione consultiva locale e' cosi' composta:
a) il capo del Compartimento marittimo;
b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;
d) un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale competente per territorio;
e) un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;
f) tre rappresentanti dalle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del Compartimento marittimo;
h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;
i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;
l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;
m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;
p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;
q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale. La Commissione e' presieduta dal capo del Compartimento; il segretario e' scelto tra il personale della Capitaneria di porto.
2. I membri della Commissione sono nominati dal capo del Compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
3. Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
Art. 9 Registro dei pescatori marittimi
1. Presso le Capitanerie di porto e' istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.
2. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.
Art. 10 Iscrizione dei pescatori
1. L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale e' subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.
2. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.
3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.
Art. 11 Registro delle imprese di pesca
1. Presso ogni Capitaneria di porto e' istituito un registro delle imprese di pesca.
2. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesce.
3. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' di iscrizione, il modello del registro e la norme per la sua tenuta.
Art. 12 Permesso di pesca
1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.
2. Il permesso di pesca e' rilasciato dall'autorita' marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11.
3. Il permesso ha un periodo di validita' di quattro anni ed e' rinnovato con le modalita' stabilite dal regolamento.1
Art. 13 Personale marittimo
1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge e' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attivita' di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di eta', e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.
Art. 14 Limiti e modalita' dell'esercizio della pesca
1. Il regolamento determina i limiti e le modalita' idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:
a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
c) i limiti e le modalita' dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca
d) i limiti e le modalita' per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;
e) i limiti e le modalita' per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.