Disciplina della pesca marittima
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.
2. E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito.
3. Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' suddividere le aree di pesca in distretti omogenei.
Art. 2 Organi di studio e ricerca
1. Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca, e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria, della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile puo' avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.
2. L'azione di cui al precedente comma e' integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.
Art. 3 Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca
1. Il Ministero della marina mercantile e' chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curera' che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curera' altresi' che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca.
3. Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.
4. Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, puo' formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attivita' di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali.
Art. 4 Studi e indagini sulla pesca
1. Il Ministero della marina mercantile puo' promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonche' curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.
Art. 5 Commissione consultiva centrale
1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
2. La Commissione e' chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.
3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.
Art. 6 Composizione della Commissione consultiva centrale
1. La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, e' composta da:
a) il direttore generale della pesca marittima del ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l) due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
3. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.
4. Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.3
Art. 7 Commissioni consultive locali
1. Presso ogni Capitaneria di porto e' istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.
Art. 8 Commissioni consultive locali per la pesca marittima
1. La Commissione consultiva locale e' composta da:
a) il capo del compartimento marittimo;
b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.
2. La Commissione e' presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.
3. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della capitaneria di porto.
4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta.
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
Art. 9 Registro dei pescatori marittimi
1. Presso le Capitanerie di porto e' istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.
2. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.
Art. 10 Iscrizione dei pescatori
1. L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale e' subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.
2. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.
3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.
Art. 11 Registro delle imprese di pesca
1. Presso ogni Capitaneria di porto e' istituito un registro delle imprese di pesca.
2. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesce.
3. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' di iscrizione, il modello del registro e la norme per la sua tenuta.
Art. 12 Permesso di pesca
1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.
2. Il permesso di pesca e' rilasciato dall'autorita' marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11.
Art. 13 Personale marittimo
1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge e' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attivita' di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di eta', e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.
Art. 14 Limiti e modalita' dell'esercizio della pesca
1. Il regolamento determina i limiti e le modalita' idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:
a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
c) i limiti e le modalita' dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca
d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 25 AGOSTO 1988, N.381;
e) i limiti e le modalita' per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.