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Sez. 1, Sentenza n. 1776 del 12/02/1993 (Rv. 480863 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità - Accettazione - Impugnazione - Giudice competente - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480863-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In tema di espropriazione, la competenza esclusiva della corte di appello, in unico grado, ex art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concerne unicamente l'opposizione alla stima o la determinazione della medesima. Pertanto, nel caso in cui la parte impugni l'accettazione dell'indennità, parametrata in base a norme successive dichiarate incostituzionali, la competenza si determina secondo le regole ordinarie.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)