Sez. 3, Sentenza n. 14075 del 01/10/2002 (Rv. 557698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Generico rinvio ed atti del giudizio di appello - Sufficienza - Esclusione - Specificità del motivo - Affermazione - Riferimento ad un giudizio della sentenza impugnata - Necessità - Conseguenze - Richiamo dei motivi di appello - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto ("in procedendo o in judicando"), non può essere assolto per "relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto. Il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata, pertanto, non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)