Sez. 2, Sentenza n. 10528 del 30/10/1990 (Rv. 469585 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - IMPUGNAZIONE - PARTITA CONTESTATA - SPECIFICAZIONE - OBBLIGO RELATIVO - PRESUPPOSTI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - IMPUGNAZIONE - PARTITA CONTESTATA - SPECIFICAZIONE - OBBLIGO RELATIVO - PRESUPPOSTI.*
In tema di rendimento dei conti la disposizione dell'art. 264 cod. proc. civ. secondo cui la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare è applicabile soltanto nel caso in cui il conto sia reso nella Forma e per gli effetti di cui all'art. 263 cod. proc. civ., poiché solo un rendiconto ordinato e completo può consentire di dare alla sua impugnativa la richiesta specificità. (Conf 485/81, mass n 410954).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)