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Sez. 3, Ordinanza n. 34251 del 06/12/2023 (Rv. 669628 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE | Eccezione di prescrizione in ordine a debito ereditario rimasta assorbita in primo grado - Riproposizione in appello da parte di uno solo dei coeredi - Pronuncia in appello della prescrizione dell’intero debito ereditario - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669628-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE

In tema di obbligazioni ereditarie, ove l'eccezione di prescrizione sia rimasta assorbita in primo grado e venga riproposta in appello da uno solo degli eredi, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in appello, dichiari la prescrizione dell'intero debito ereditario in quanto, essendo l'obbligazione gravante sugli eredi parziaria e non solidale, l'eccezione non ha effetto estintivo anche in relazione alle quote degli altri e va specificamente riproposta da ciascun coerede.

Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)