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Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonche' al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilita' di incarichi negli enti privati in controllo pubblico

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 3 Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2:

    1. 1) la parola: «rieleggibile» e' sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;

    2. 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;

  2. b) al comma 3, le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto,il Guardasigilli: Cartabia