Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/05/1973 (Rv. 364415 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - PORTIERATO, PULIZIA DELLE SCALE - APERTURA DI UN INGRESSO ESCLUSIVO ALLA VIA PUBBLICA DA PARTE DI UN CONDOMINO - PERSISTENZA DELL'USO DELL'ANDRONE COMUNE NONCHE DELLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DEL PORTIERE - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PORTIERATO - PERSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - PORTIERATO, PULIZIA DELLE SCALE - APERTURA DI UN INGRESSO ESCLUSIVO ALLA VIA PUBBLICA DA PARTE DI UN CONDOMINO - PERSISTENZA DELL'USO DELL'ANDRONE COMUNE NONCHE DELLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DEL PORTIERE - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PORTIERATO - PERSISTENZA.*
Accertato il fatto che pur dopo l'apertura di un proprio ingresso sulla via pubblica il condomino continua a servirsi del precedente androne, nel quale sono posti anche i locali del portiere, che continua a svolgere le sue mansioni per tutti i condomini, e per cio stesso infondato il rifiuto di quel condomino di concorrere alle spese di portierato, anche se puo aggiungersi che l'Obbligo di ciascuno dei condomini di contribuire alle spese condominiali trova fondamento, fin quando duri la comunione, nel suo diritto dominicale e non nella effettiva utilizzazione del servizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)