Sez. 3, Sentenza n. 3965 del 19/02/2014 (Rv. 630331 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Caduta di un pedone determinata da andatura sostenuta tenuta per sfuggire a cani randagi e da irregolarità del marciapiede - Onere della prova della pericolosità dei cani in capo al pedone - Sussistenza - Conseguenze - Responsabilità del Comune per il marciapiede e della Asl per i cani - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
Nel caso in cui una pedone lamenti delle lesioni a causa di una sua caduta che affermi essere stata provocata dal concorso di due cause - l'andatura sostenuta determinata dalla volontà di sfuggire a dei cani randagi e l'irregolarità della superficie del marciapiede - spetta al pedone la prova della pericolosità dei cani, in mancanza della quale non sussiste la responsabilità né del Comune né della ASL (preposta alla prevenzione del randagismo), dovendosi ritenere la caduta esclusivamente determinata dalla suddetta andatura sostenuta del pedone.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)