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Sez. 1, Sentenza n. 537 del 01/04/1968 Ud. (dep. 02/08/1968) Rv. 108877 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN GENERE -DOCUMENTO ATTESTANTE L'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - DISCREZIONALITA -OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108877-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN GENERE -DOCUMENTO ATTESTANTE L'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - DISCREZIONALITA -OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

L'imputato non comparso in giudizio ha l'Onere di provare l'assoluta impossibilita di presentarsi per legittimo impedimento (art.497 cod. proc.pen.) e spetta al giudice, al quale viene esibito un documento a dimostrazione di tale impossibilita, la valutazione se il documento stesso presenti gli indispensabili requisiti per doverlo ritenere una fonte di prova quando, ad esempio, non vi sia certezza sull'autografia della sottoscrizione, puo bene negargli valore probatorio, e, conseguentemente, ritenere non provato l'impedimento, col solo Obbligo di motivare in proposito. (V. 101655, 100559, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)