Sez. U, Sentenza n. 3582 del 06/08/1977 (Rv. 387181 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - IN GENERE - PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ADOTTATO DA UN CONSORZIO DI COMUNI LIMITROFI - VALORE - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO LESE DALL'INCLUSIONE IN QUEL PIANO DI ZONE IN PRECEDENZA DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - IN GENERE - PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ADOTTATO DA UN CONSORZIO DI COMUNI LIMITROFI - VALORE - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO LESE DALL'INCLUSIONE IN QUEL PIANO DI ZONE IN PRECEDENZA DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Un piano di edilizia economica e popolare, che sia stato adottato da un consorzio di comuni limitrofi, ai sensi degli artt 1 e 3 della legge 18 aprile 1962 n 167, ha valore, una volta approvato, di piano regolatore particolareggiato, in quanto espressione di poteri autoritativi espressamente riconosciuti dalla legge, e rivolto al soddisfacimento di esigenze di pubblica utilita. Pertanto, le posizioni soggettive del privato, che sia pregiudicato dalla inclusione in quel piano di zone in precedenza destinate ad edilizia residenziale, ancorche in forza di contratto intervenuto con il singolo comune consorziato, non sono qualificabili come diritti soggettivi, e, conseguentemente, non sono suscettibili di tutela davanti al giudice ordinario. (V 817/72, mass n 356994).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 3, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)