Sez. 4, Sentenza n. 6255 del 28/02/1979 Ud. (dep. 07/07/1979) Rv. 142504 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TRANSAZIONE DEL DANNO - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TRANSAZIONE DEL DANNO - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen, il giudice deve accertare l'esistenza e l'ammontare del danno e stabilire se quanto determinato dalle parti in via transattiva realizzi l'integrale risarcimento del danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)