Sez. U, Sentenza n. 1677 del 15/03/1982 (Rv. 419514 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA NEL MERITO - INTERESSE DEL CONVENUTO VITTORIOSO A DEDURRE IN CASSAZIONE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO TALE RIGETTO - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA NEL MERITO - INTERESSE DEL CONVENUTO VITTORIOSO A DEDURRE IN CASSAZIONE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO TALE RIGETTO - INSUSSISTENZA.*
Al di fuori di particolari ipotesi delineate dalla legge (art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.) o identificate dall'interprete (sentenza emessa a non iudice) le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio cessano di essere tali una volta che il giudice a quo abbia pronunciato, poiché, in Mancanza di una specifica impugnazione, ne rimane precluso il riesame da parte del giudice ad quem; detta impugnazione esige - secondo i principi generali in materia - il requisito dell'interesse a proporla, e, pertanto, il convenuto che sia stato assolto dalla domanda dello attore per rigetto della stessa nel merito, non ha interesse a far cadere tale statuizione sul riflesso del difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, con la conseguenza che il ricorso incidentale per Cassazione, con il quale è impugnata la statuizione affermativa della giurisdizione della sentenza impugnata, dev'essere dichiarato inammissibile qualora il ricorso principale del soccombente venga rigettato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)