Approvazione dello statuto della Regione siciliana
Testo in vigore al
Statuto della Regione siciliana
Statuto della "Regione siciliana"
Art. 1
1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica, e Pantelleria, e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.
2. La citta' di Palermo e' il capoluogo della Regione.
Titolo I. Organi della regione.
Art. 2
1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
Sezione I. Assemblea regionale.
Art. 3
1. L'Assemblea regionale e' costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
2. L'assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera regione (1)3
Art. 4
1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea, e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresi' le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.
Art. 5
1. I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.
Art. 6
1. I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.
Art. 7
1. I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.
Art. 8
1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 puo' proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto, Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
2. L'ordinaria amministrazione della Regione e' allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
3. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
Sezione II. Presidente regionale e Giunta regionale.
Art. 9
1. Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.
2. La Giunta regionale e' composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.
Art. 10
1. Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento e' sostituito dall'Assessore da lui designato.
2. Nel caso di dimissioni, incapacita', o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convochera' entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.
Titolo II. Funzioni degli organi regionali.
Sezione I. Funzioni dell'Assemblea regionale.
Art. 11
1. L'Assemblea regionale e' convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno
venti Deputati
Art. 12
1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.
2. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
3. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal governo regionale.
Art. 13
1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2, e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale della Regione".
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo, diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.
Art. 14
1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attivita' commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d' Interesse nazionale;
i) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilita'.