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Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 143 Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 166 del presente regolamento ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto, il regime e i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni dell'3 Unione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Ufficio può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Ufficio.

Art. 144 Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione si applica all'Ufficio e al suo personale.

Art. 145 Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime a essi applicabile.

Art. 146 Lingue

1. Le domande di marchio UE sono depositate in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

3.

Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio UE sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio UE. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

5. L'opposizione e la domanda di decadenza o la dichiarazione di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

6.

Fatto salvo il paragrafo 5:

  1. a) ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di marchio UE può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio UE o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;

  2. b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio UE registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.

Tuttavia, se la domanda è presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all'articolo 100, paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

7.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio UE o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio UE deve presentare a sue spese una traduzione della propria istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione è presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale.

8. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione sia la lingua procedurale.

9. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio UE è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio UE non è una della lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

10. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.

11.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

  1. a) a misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;

  2. b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 147 Pubblicazione e registrazione

1. La domanda di marchio UE di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da un atto adottato ai sensi del presente regolamento.

2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio in cui la domanda di marchio UE è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

Art. 148 Servizi di traduzione

Alle traduzioni necessarie al funzionamento dell'Ufficio provvede il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Art. 149 Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5 si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato TFUE.

4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Art. 150 Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Ufficio applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/4437 e 2015/4448 della Commissione. I principi di sicurezza comportano, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

Sezione 2. Compiti dell'Ufficio e cooperazione per promuovere la convergenza

Art. 151 Compiti dell'Ufficio

1. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio UE istituito dal presente regolamento;

  2. b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 6/20029;

b bis) l’amministrazione e la promozione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, in particolare le funzioni assegnate ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio10, e la promozione del sistema di protezione di tali indicazioni geografiche;

  1. c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

  2. d) i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10;

  3. e) i compiti che gli sono conferiti ai sensi della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11.

2. L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti a esso attribuiti al paragrafo 1.

3. L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Art. 152 Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

1.

L'Ufficio e gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.

Fatto salvo il paragrafo 3, tale cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori di attività:

  1. a) lo sviluppo di criteri comuni di esame;

  2. b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;

  3. c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compreso ai fini dell'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);

  4. d) l'attuazione di norme e prassi comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;

  5. e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;

  6. f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).

2.

In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione definisce e coordina progetti che rivestono un interesse per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui ai paragrafi 1 e 6 e invita gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale a partecipare a tali progetti.

La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante, dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e dell'Ufficio. L'Ufficio consulta i rappresentanti degli utenti, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati.

3.

Gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale possono interrompere, limitare o sospendere temporaneamente la loro cooperazione nei progetti di cui a primo comma del paragrafo 2.

Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale forniscono all'Ufficio una dichiarazione scritta che spieghi i motivi della loro decisione.

4. Una volta che si sono impegnati a partecipare a taluni progetti, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, fatto salvo il paragrafo 3, partecipano in maniera effettiva ai progetti di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.

5. L'Ufficio fornisce sostegno finanziario ai progetti di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare, ai fini di cui al paragrafo 4, l'effettiva partecipazione a tali progetti degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni e contributi in natura. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 15 % delle entrate annue dell'Ufficio. I beneficiari delle sovvenzioni sono gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione13.

6. L'ufficio e le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro su base volontaria per sensibilizzare il pubblico al sistema del marchio e alla lotta contro la contraffazione. Tale cooperazione comprende progetti volti, in particolare, all'attuazione di norme e pratiche consolidate nonché all'organizzazione dell'attività di formazione e di informazione. Il sostegno finanziario a tali progetti rientra nell'importo totale del finanziamento di cui al paragrafo 5. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 2 a 5.

Sezione 3. Consiglio di amministrazione

Art. 153 Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 6 al comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

  1. a) adotta il programma di lavoro annuale dell'Ufficio per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 157, paragrafo 4, lettera c), e tenendo conto del parere della Commissione, e, una volta adottato, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;

  2. b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera e), e tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma strategico pluriennale dell'Ufficio, comprensivo della strategia dell'Ufficio per la cooperazione internazionale, a seguito di uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

  3. c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera g), adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

  4. d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera h), i adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;

  5. e) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2;

  6. f) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 5;

  7. g) adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Ufficio;

  8. h) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità con potere di nomina»);

  9. i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto e del regime conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

  10. j) compila l'elenco di candidati previsto all'articolo 158, paragrafo 2;

  11. k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 210, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

  12. l) è consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento;

  13. m) può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

  14. n) adotta il regolamento interno del comitato consultivo di cui all’articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411.

2.

Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto e all'articolo 142 del regime, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega di autorità con potere di nomina può essere sospesa.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Art. 154 Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti.

2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

Art. 155 Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.

Art. 156 Riunioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.

2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 155, paragrafo 1, e dell'articolo 158, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.

6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.

7. L'Ufficio assicura il segretariato del consiglio di amministrazione.

Sezione 4. Direttore esecutivo

Art. 157 Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Ufficio è diretto dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.

4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni, che possono essere delegate:

  1. a) adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;

  2. b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

  3. c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;

  4. d) sottopone al consiglio di amministrazione proposte ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2;

  5. e) elabora il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Ufficio, e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;

  6. f) attua il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio di amministrazione;

  7. g) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Ufficio e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

  8. h) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;

  9. i) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne nonché delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione;

  10. j) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

  11. k) elabora una strategia antifrode per l'Ufficio e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;

  12. l) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, se del caso, sottopone alla commissione di ricorso allargata («commissione allargata») questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;

  13. m) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio;

  14. n) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera h);

  15. o) esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 31, paragrafo 3, dall'articolo 34, paragrafo 5, dall'articolo 35, paragrafo 3, dall'articolo 94, paragrafo 2, dall'articolo 97, paragrafo 5, dall'articolo 98, dagli articoli 100, 101, dall'articolo 111, paragrafo 4, dall'articolo 112, paragrafo 3, dall'articolo 114, paragrafo 5, dall'articolo 115, dall'articolo 116, dall'articolo 120, paragrafo 4, dall'articolo 146, paragrafo 10, dall'articolo 178, dall'articolo 179, paragrafo 1, e dall'articolo 180, paragrafo 2, e dall'articolo 181 conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento.

5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 158 Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga dell'incarico

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime.

2.

Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, sulla base di un elenco di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Ufficio è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del Consiglio, che agisce su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio.

4. Il Consiglio, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine della durata complessiva del mandato.

6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del direttore esecutivo subentrante. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal Consiglio, previa consultazione del direttore esecutivo.

Sezione 5. Applicazione delle procedure

Art. 159 Competenza

Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:

  1. a) gli esaminatori;

  2. b) le divisioni di opposizione;

  3. c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;

  4. d) le divisioni di annullamento;

  5. e) le commissioni di ricorso;

  6. f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.

Art. 160 Esaminatori

Un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione di marchio UE, incluse le questioni di cui agli articoli 41, 42, 76 e 85, salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione.

Art. 161 Divisioni di opposizione

1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all'opposizione a una domanda di registrazione di marchio UE.

2.

Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano gli esatti tipi di decisioni che devono essere adottate da un solo membro. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 162 Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente ad adottare decisioni relative alle menzioni nel registro.

2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 2.

3. Le decisioni del dipartimento sono adottate da un solo membro.

Art. 163 Divisioni di annullamento

1. La divisione di annullamento è competente ad adottare decisioni riguardanti:

  1. a) domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio UE;

  2. b) domande di cessione di un marchio UE ai sensi dell'articolo 21.

2. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. Le decisioni relative ai costi o alle procedure specificate negli atti adottati a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, sono adottate da un solo membro.