Sez. 5, Sentenza n. 1431 del 18/12/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116891 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
Sussiste travisamento del fatto allorche il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente dagli Atti processuali, oppure abbia presupposto una situazione assolutamente esclusa, e non quando lo stesso giudice, interpretando le risultanze processuali nell'Esercizio del suo potere discrezionale, accetti come rispondente alla verita obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli sono prospettate, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento (vizi che renderebbero la pronuncia censurabile per illogicita e non per travisamento del fatto). (V 115803, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)