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Sez. 1, Sentenza n. 428 del 08/02/1969 (Rv. 338496 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - IN GENERE - TITOLARITA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LA SOCIETA - COMPATIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338496-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - IN GENERE - TITOLARITA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LA SOCIETA - COMPATIBILITA - LIMITI.*

La persona investita delle funzioni di amministratore di una societa non perde, per cio solo, l'autonomia che le e propria come soggetto di diritti individuali, sicche il rapporto di lavoro subordinato puo, in ipotesi, essere compatibile con le funzioni di amministratore, sempre che non risulti che, per effetto del cumulo di mansioni, il vincolo di subordinazione alle direttive della societa ed al controllo dei suoi organi, carattere essenziale del rapporto di lavoro subordinato, sia impossibile. Se cio puo verificarsi quando gli amministratori di una societa siano piu non altrettanto puo dirsi quando l'amministratore sia unico, essendo a lui solo demandato di formare ed esprimere, la volonta dell'ente, accentrandosi anche in lui ed in modo esclusivo ogni potere di iniziativa, di controllo e di disciplina. Cio e tanto piu evidente quando le attribuzioni dell'amministratore non siano ampie e le dimensioni dell'azienda sociale non siano rilevanti. (nella specie, la suprema Corte ha affermato che i giudici di merito non avevano provveduto ad identificare le mansioni svolte dalla appellata quale amministratore unico di una societa che gestiva un istituto di bellezza e quelle svolte dalla stessa quale prestatrice di lavoro (direttrice dell'istituto di bellezza) medesimo, al fine di accertarne la eventuale non coincidenza e nel cassare con rinvio la sentenza impugnata ha enunciato i principi che precedono). (V. 1174-65 1945-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)