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Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che per detti tipi di società si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che l'attività di tali società si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale; che peraltro la necessità e l'urgenza di tale coordinamento sono state riconosciute e ribadite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE [3];

considerando che è inoltre necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti;

considerando che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; che a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; che però si possono concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale;

considerando che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali;

considerando che i conti annuali di tutte le società cui si applica la presente direttiva devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 68/151/CEE; che però, anche in questo campo, si possono concedere determinate deroghe a società di piccole e medie dimensioni;

considerando che i conti annuali devono essere controllati da persone abilitate, le cui qualifiche minime formeranno oggetto d'ulteriore coordinamento, e che solo le piccole società possono essere esonerate da quest'obbligo di controllo;

considerando che, quando una società fa parte di un gruppo, è auspicabile che siano pubblicati i conti del gruppo che diano un quadro fedele delle attività del gruppo nel suo complesso; che però, fintanto che non sarà entrata in vigore una direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati, è necessario prevedere deroghe ad alcune disposizioni della presente direttiva;

considerando che, per ovviare alle difficoltà risultanti dallo stato attuale delle legislazioni di taluni Stati membri, il lasso di tempo concesso per l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva deve essere più lungo di quello generalmente previsto a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1.

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

per la Repubblica federale di Germania:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

per il Belgio:

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

per la Danimarca:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

per la Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

per l'Irlanda:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

per l'Italia:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

per il Lussemburgo:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

per il Regno Unito:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

per la Grecia:

η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

per la Spagna:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

per il Portogallo:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acçoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

per l'Austria:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

per la Finlandia:

osakeyhtiö/aktiebolag

per la Svezia:

aktiebolag;

per la Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

per l'Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

per la Lettonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

per la Lituania:

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

per l'Ungheria:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

per Malta:

kumpanija pubblika —public limited liability company,kumpannija privata —private limited liability company,

soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

per la Polonia:

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

per la Slovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

per la Slovacchia:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným.

in Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

in Romania:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

  1. a) per la Germania:

    die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

  2. b) per il Belgio:

    la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;

  3. c) per la Danimarca:

    interessentskaber, kommanditselskaber;

  4. d) per la Francia:

    la société en nom collectif, la société en commandite simple;

  5. e) per la Grecia:

    η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

  6. f) per la Spagna:

    sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

  7. g) per l'Irlanda:

    the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

  8. h) per l'Italia:

    la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

  9. i) per il Lussemburgo:

    la société en nom collectif, la société en commandite simple;

  10. j) per i Paesi Bassi:

    de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

  11. k) per il Portogallo:

    sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simples;

  12. l) per il Regno Unito:

    the partnership, the limited partnership, the unlimited company,

  13. m) per l'Austria:

    die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft;

  14. n) per la Finlandia:

    aovin ythiö/öppet bolag, kommandiittiythiö/kommanditbolag;

  15. o) per la Svezia:

    handelsbolag, kommanditbolag;

  16. p) per la Repubblica ceca:

    veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo;

  17. q) per l'Estonia:

    täisühing, usaldusühing;

  18. r) per Cipro:

    Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

  19. s) per la Lettonia:

    pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

  20. t) per la Lituania:

    tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

  21. u) per l'Ungheria:

    közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;

  22. v) per Malta:

    Soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1 —Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;

  23. w) per la Polonia:

    spółka jawna, spółka komandytowa;

  24. x) per la Slovenia:

    družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

  25. y) per la Slovacchia:

    verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť

  26. z) in Bulgaria:

    събирателно дружество, командитно дружество;

a bis) in Romania:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă

quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società delle forme indicate nel primo comma, oppure società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

La presente direttiva si applica altresì ai tipi di società di cui al secondo comma, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano organizati in una delle forme di cui al suddetto comma o al primo comma.

2. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle banche e ad altri istituti finanziari, nonché alle società d'assicurazioni.

Art. 1 bis

1. Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dei paragrafi 2 e 3 le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità):

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 350000 EUR;

  2. b) importo netto del volume di affari: 700000 EUR;

  3. c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

2. Gli Stati membri possono esonerare le società di cui al paragrafo 1 da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

  1. a) l'obbligo di presentare le voci «Ratei e risconti attivi» e «Ratei e risconti passivi» in conformità degli articoli 18 e 21;

  2. b) lo Stato membro che si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo può consentire a tali società, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 3, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei «ratei e risconti attivi» e dei «ratei e risconti passivi», a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

  3. c) l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità degli articoli da 43 a 45, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 13, della presente direttiva, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE4, figurino in calce allo stato patrimoniale;

  4. d) l'obbligo di preparare la relazione annuale in conformità dell'articolo 46 della presente direttiva, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, figurino in nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

  5. e) l'obbligo di pubblicare conti annuali in conformità degli articoli da 47 a 50 bis, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE5, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

3. Gli Stati membri possono consentire alle società di cui al paragrafo 1:

  1. a) di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli 9 o 10, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale le voci E dell'«Attivo» e D del «Passivo» di cui all'articolo 9 o le voci E e K di cui all'articolo 10;

  2. b) di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se applicabili:

    1. i) importo netto del volume di affari;

    2. ii) altri proventi;

    3. iii) spese per materie prime e sussidiarie;

    4. iv) spese per il personale;

    5. v) rettifiche di valore;

    6. vi) altri oneri;

    7. vii) imposte;

    8. viii) utile o perdita.

4. Gli Stati membri non consentono o richiedono l'applicazione della sezione 7 bis alle microentità che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1, i conti annuali redatti in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 si considerano in grado di fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3, e, di conseguenza, l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, non si applica a siffatti conti.

6. Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto se si verifica nell'esercizio corrente e anche nel precedente.

7. Nel caso degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisca tali importi.

8. Il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'«Attivo» dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'articolo 10. Ove si applichi il paragrafo 2, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'«Attivo» dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'articolo 10.

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 2

1.

I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli indicati nel primo comma.

2. I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva.

3. I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

4. Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari.

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva.

Sezione 2. Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale ed al conto profitti e perdite

Art. 3

La struttura dello stato patrimoniale e quella del conto profitti e perdite e, in particolare, il modo di presentazione scelto non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere menzionate nell'allegato e debitamente motivate.

Art. 4

1. Nello stato patrimoniale è nel conto profitti e perdite si devono iscrivere separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 10 e da 23 a 26. E ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci, purché rispetti la struttura degli schemi. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi. Siffatta suddivisione o siffatte aggiunte possono essere imposte dagli Stati membri.

2. La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da numeri arabi devono essere adattate, quando la natura specifica dell'impresa lo esiga. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

3. Le voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, precedute da numeri arabi, possono essere raggruppate:

  1. a) qualora esse rappresentino solo un importo irrilevante rispetto all'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3, oppure

  2. b) qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nell'allegato le voci raggruppate vengano presentate distintamente. Tale raggruppamento può essere imposto dagli Stati membri.

4. Ogni voce dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite deve contenere l'indicazione del numero relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli Stati membri possono prevedere che, quando tali numeri non siano comparabili, si debba adattare il numero dell'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento dei numeri devono essere segnalati nell'allegato e debitamente commentati.

5. Non si indica una voce dello stato patrimoniale o del conto profitti e perdite che non comporta alcun numero, salvo che esista una voce corrispondente dell'esercizio precedente ai sensi del paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati4.

Art. 5

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prescrivere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui all'articolo 1 bis in relazione alle società d'investimento o alle società di partecipazione finanziaria.

2. Per società d'investimento ai sensi della presente direttiva si intendono esclusivamente:

  1. a) le società il cui unico oggetto è il collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi e in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti o soci del risultato economico della gestione dei loro averi;

  2. b) le società collegate alle società d'investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali società collegate è l'acquisizione delle azioni completamente liberate, emesse da tali società d'investimento, fermo restando l'articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 77/91/CEE5.

3. Per società di partecipazione finanziaria ai sensi della presente direttiva si intendono esclusivamente le società il cui unico oggetto è la partecipazione in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza interferenze dirette o indirette nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che la società di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista o socio. Il rispetto dei limiti imposti alle attività di queste società deve poter essere controllato da un' autorità giudiziaria o amministrativa.

Art. 6

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la modifica degli schemi dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite al fine di mettere in evidenza la destinazione dei profitti o delle perdite.

Art. 7

È vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi.

Sezione 3. Struttura dello stato patrimoniale

Art. 8

Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prevedono uno degli schemi o entrambi gli schemi previsti dagli articoli 9 e 10. Se uno Stato membro li prevede entrambi, può lasciare libere le società nella scelta tra gli schemi stessi.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le società utilizzino la presentazione dello stato patrimoniale indicata all'articolo 10 bis in alternativa agli schemi altrimenti prescritti o permessi.

Art. 9

Attivo A. Capitale sottoscritto non versato con indicazione della parte richiamata (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso, la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A dell'attivo o al punto D II 5 dell'attivo). B. Spese di impianto e di ampliamento come definite dalla legislazione nazionale, sempreché essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali». C. Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali 1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. 2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati: a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. 3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso. 4. Acconti versati. II. Immobilizzazioni materiali 1. Terreni e fabbricati. 2. Impianti tecnici e macchinario. 3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali. 4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso. III. Immobilizzazioni finanziarie 1. Partecipazioni in imprese collegate. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Partecipazioni. 4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 5. Titoli aventi carattere d'immobilizzazione. 6. Altri prestiti. 7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. D. Attivo circolante I. Scorte 1. Materie prime e sussidiarie. 2. Prodotti in corso di lavorazione. 3. Prodotti finiti e merci. 4. Acconti versati. II. Crediti (Per ciascuna delle voci sottoindicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.) 1. Crediti per forniture e servizi. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 4. Altri crediti. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A dell'attivo). 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E dell'attivo). III. Valori mobiliari 1. Partecipazioni in imprese collegate. 2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. 3. Altri titoli. IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa E. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6 dell' attivo). F. Perdita dell'esercizio (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto A VI del passivo). Passivo A. Patrimonio netto I. Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce. In tal caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente). II. Sovrapprezzi III. Riserva di rivalutazione IV. Riserve 1. Riserva legale, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione. 2. Riserva per azioni proprie e quote proprie qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione salvo restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE. 3. Riserve statutarie. 4. Altre riserve. V. Utili (perdite) portati a nuovo VI. Utile (perdita) di esercizio (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questa voce al punto F dell'attivo o al punto E del passivo). B. Accantonamenti 1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili. 2. Fondi per imposte. 3. Altri accantonamenti. C. Debiti (Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si deve specificare separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno.) 1. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili. 2. Debiti verso istituti di credito. 3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano distintamente dedotti dalle scorte. 4. Debiti per acquisti e servizi. 5. Debiti rappresentati da titoli di credito. 6. Debiti verso imprese collegate. 7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D del passivo). D. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto C 9 del passivo). E. Utile di esercizio (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto A VI del passivo).

Art. 10

  1. A. Capitale sottoscritto non versato con indicazione della parte richiamata (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto L. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma. non ancora versata deve figurare al punto A, ovvero al punto D II 5).

  2. B. Spese di impianto e di ampliamento come definite dalla legislazione nazionale, sempreché essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

  3. C. Immobilizzazioni

    1. I. Immobilizzazioni immateriali

      1. 1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

      2. 2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati:

        1. a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure

        2. b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione all'attivo.

      3. 3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

      4. 4. Acconti.

    2. II. Immobilizzazioni materiali

      1. 1. Terreni e fabbricati.

      2. 2. Impianti tecnici e macchinario.

      3. 3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

      4. 4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso.

    3. III. Immobilizzazioni finanziarie

      1. 1. Partecipazioni in imprese collegate.

      2. 2. Crediti verso imprese collegate.

      3. 3. Partecipazioni.

      4. 4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

      5. 5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

      6. 6. Altri prestiti.

      7. 7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

  4. D. Attivo circolante

    1. I. Scorte

      1. 1. Materie prime e sussidiarie.

      2. 2. Prodotti in corso di lavorazione.

      3. 3. Prodotti finiti e merci.

      4. 4. Acconti versati.

    2. II. Crediti (Per ciascuna delle voci sottoindicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.)

      1. 1. Crediti per forniture e servizi.

      2. 2. Crediti verso imprese collegate.

      3. 3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

      4. 4. Altri crediti.

      5. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).

      6. 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E).

    3. III. Valori mobiliari

      1. 1. Partecipazioni nelle imprese collegate.

      2. 2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

      3. 3. Altri titoli.

    4. IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenze di cassa

  5. E. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6).

  6. F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

    1. 1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

    2. 2. Debiti verso istituti di credito.

    3. 3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte.

    4. 4. Debiti per acquisti e servizi.

    5. 5. Debiti rappresentati da titoli di credito.

    6. 6. Debiti verso imprese collegate.

    7. 7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

    8. 8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.

    9. 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K).

  7. G. Attivo circolante (ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti indicati al punto K)

  8. H. Importo totale degli elementi di attivo previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno

  9. I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno

    1. 1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

    2. 2. Debiti verso enti creditizi.

    3. 3. Acconti ricevuti per ordinazioni purché non siano dedotti distintamente dalle scorte.

    4. 4. Debiti per acquisti e servizi.

    5. 5. Debiti rappresentati da titoli di credito.

    6. 6. Debiti verso imprese collegate.

    7. 7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.

    8. 8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.

    9. 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K).

  10. J. Accantonamenti

    1. 1. Fondi per trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

    2. 2. Fondi per imposte.

    3. 3. Altri accantonamenti.

  11. K. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto F 9 o I 9).

  12. L. Patrimonio netto

    1. I. Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce. In tal caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

    2. II. Sovrapprezzi

    3. III. Riserva di rivalutazione

    4. IV. Riserve

      1. 1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

      2. 2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, salvo restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE.

      3. 3. Riserve statutarie.

      4. 4. Altre riserve.

    5. V. Utili (perdite) portati a nuovo

    6. VI. Utile (perdita) di esercizio.