Modifiche al sistema penale
Testo in vigore al
Art. 50 Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
1. Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal seguente:
"Gli amministratori delle societa' sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".
Art. 51 Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
1. L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
Art. 52 Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
1. L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".
Capo III. Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
Sezione I. Applicazione delle sanzioni sostitutive
Art. 53 Sostituzione di pene detentive brevi
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
2. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi' gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.
3. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.16
Art. 54
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1993, N.187
Art. 55 Semidetenzione
1. La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
2. La semidetenzione comporta altresi':
1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2) la sospensione della patente di guida;
3) il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione della validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
3. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.
Art. 56 Liberta' controllata
1. La liberta' controllata comporta in ogni caso:
1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione della validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
2. Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza puo' disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.
Art. 57 Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio
1. Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la liberta' controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
2. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
3. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta' controllata.
Art. 58 Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva
1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, puo' sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella piu' idonea al reinserimento sociale del condannato.
2. Non puo' tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
3. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.
Art. 59 Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva
1. La pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
2. La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semiliberta';
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.22
Art. 60 Esclusioni oggettive
1. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
2. 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
3. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
4. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
5. 321 (pene per il corruttore);
6. 322 (istigazione alla corruzione);
7. 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
8. 371 (falso giuramento della parte);
9. 372 (falsa testimonianza);
10. 373 (falsa perizia o interpretazione);
11. 385 (evasione);
12. 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
13. 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
14. 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
15. 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
16. 452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
17. 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
18. 501-bis (manovre speculative su merci);
19. 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
20. 644 (usura).
21. Le pene sostitutive non si applicano, altresi', ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).12
22. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonche' dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria.91924
Art. 61 Condanna alla pena sostitutiva
1. Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la liberta' controllata o la pena pecuniaria.
Art. 62 Determinazione delle modalita' di esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata
1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla liberta' controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalita' di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza puo' disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
3. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione della pena e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.
4. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza e' trasmessa altresi' al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato assegnato.
Art. 63 Esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata
1. Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.
2. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalita' di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.
3. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
4. Di tutti gli adempimenti espletati e' redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
5. Se il condannato e' detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza e' trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
6. Quando la localita' designata per l'esecuzione della pena e' diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione e' prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.
Art. 64 Modifica delle modalita' di esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata
1. Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessita', osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
3. L'ordinanza che conclude il procedimento e' immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
4. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.
Art. 65 Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna
1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la liberta' controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
2. Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalita' di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.
3. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
4. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.
Art. 66 Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla liberta' controllata
1. Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla liberta' controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato e' assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza e' trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.
Art. 67 Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione
1. L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semiliberta' sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.20
Art. 68 Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata
1. L'esecuzione della semidetenzione o della liberta' controllata e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa e' altresi' sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
2. L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive ne' il corso della carcerazione preventiva ne' l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
3. Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva.
4. La semidetenzione o la liberta' controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.
Art. 69 Sospensione disposta a favore del condannato
1. Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della liberta' controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non piu' di sette giorni per ciascun mese di pena.
2. Nel periodo della sospensione puo' essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.
3. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della liberta' controllata e' gia' iniziata, la sospensione puo' essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalita' di esecuzione della pena.
4. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.
Art. 70 Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per piu' reati, una o piu' sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della liberta' controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.
2. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la liberta' controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.
3. Le pene della semidetenzione e della liberta' controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la liberta' controllata e' eseguita dopo la semidetenzione.