Sez. 1, Sentenza n. 2588 del 25/10/1966 (Rv. 324982 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - INTERVENTO DEI CREDITORI - NATURA - AUTONOMO - LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE ALL'APPELLO.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - INTERVENTO DEI CREDITORI - NATURA - AUTONOMO - LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE ALL'APPELLO.*
L'intervento dei creditori, nella causa di opposizione allo stato passivo o in quella sorta per dichiarazione tardiva di credito (artt 98-101 legge fallimentare), non ha carattere di intervento adesivo dipendente, ma d'intervento autonomo, non essendo la loro posizione dipendente da quella dell'amministrazione fallimentare e mirando la loro presenza in giudizio alla tutela di un interesse proprio e diretto; e, pertanto, ammissibile l'appello di un creditore interventore contro la sentenza che ammette al passivo fallimentare il credito vantato da un altro soggetto, anche se gli organi del fallimento non abbiano, per proprio conto, impugnato la decisione. (Cfr 3227/59).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)