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Sez. 1, Ordinanza n. 18009 del 04/06/2026 (Rv. 679254-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Giudizio avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale o complementare - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Contegno valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679254-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel giudizio avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale o complementare, avente ad oggetto non la mera legittimità dell'atto amministrativo ma la fondatezza o meno del diritto fondamentale affermato dal richiedente, nel caso di diserzione bilaterale della prima udienza, neppure espressamente fissata per il colloquio personale del cittadino straniero, la mancata comparizione del ricorrente e del suo difensore non è contegno processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per trarne argomenti di prova sfavorevoli alla parte non comparsa, tanto più se quest'ultima, nel successivo corso del giudizio, ha partecipato attivamente al processo svoltosi nella contumacia dell'amministrazione.

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 ter, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)