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Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali

Testo in vigore al

Art. 3

1. Le anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato aventi valuta 1 febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

2. Le anticipazioni a saldo di cui all'articolo 2, comma 5, sono assunte a carico dello Stato con le medesime modalita' indicate al comma 1, fermo restando che la valuta dei titoli da emettere decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di cui all'articolo 2, comma 5.

3. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alle entrate del bilancio dello Stato il ricavato netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Il relativo onere nel biennio 1987-1988 e' valutato in lire 312 miliardi nell'anno 1987 e in lire 34 miliardi nell'anno 1988.

Art. 4

1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui gia' contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona sono rimborsate dallo Stato agli stessi enti portuali sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati.
Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi dell'articolo 3, comma (6), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai rimborsi di cui al comma 1, nonche' ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 ed al comma 1 dell'articolo 4-bis,, si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. Le somme occorrenti, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 45 miliardi per l'anno 1988, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.

Art. 4-bis

1. E' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni al fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli, ed alle aziende portuali. Il relativo stanziamento e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

2. La erogazione dei predetti contributi e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei porti. Gli importi assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di amministrazione a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale.

Art. 5

1. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi di ciascuno degli enti di cui all'articolo 4 non devono presentare, a decorrere dall'esercizio 1986, disavanzi finanziari di competenza. Gli eventuali disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 devono essere ripianati a carico del bilancio per il 1987. Detti enti devono a tal fine deliberare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il 1987.

2. Il presidente ed i componenti degli organi di amministrazione degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per i quali i bilanci di previsione od i conti consuntivi dell'esercizio 1987 presentino disavanzi finanziari di competenza, ove non ottengano l'approvazione da parte del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a carico della gestione relativa all'esercizio successivo, decadono a tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica in ogni caso qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli esercizi dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza. Il Ministro della marina mercantile nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei predetti documenti contabili all'amministrazione vigilante.

3. All'articolo 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, come modificato dall'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 168, le parole: "da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante degli industriali privati designato dal presidente dell'associazione degli industriali di Genova e da un rappresentante delle aziende a prevalente partecipazione statale designato dal direttore della delegazione Intersind per la Liguria , nonche' da un rappresentante delle imprese di spedizione , da un rappresentante dell'Associazione degli agenti marittimi raccomandatari di Genova e da un rappresentante del Collegio nazionale degli spedizionieri doganali, purche' non dipendenti dalle imprese di spedizione".

4. Il presidente e i componenti non di diritto degli organi di amministrazione decaduti non possono ricoprire cariche in seno agli enti portuali per il quinquennio successivo.

5. Nel caso in cui l'ente portuale abbia una partecipazione azionaria di maggioranza in societa' operanti nell'ambito portuale, e' tenuto a predisporre un bilancio consolidato. Qualora tale bilancio presenti un disavanzo di competenza, si applicano, al presidente ed ai componenti degli organi di amministrazione dell'ente, le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 6

1. Le deliberazioni adottate dai competenti organi degli enti e delle aziende portuali in materia di bilancio di previsione, di variazioni di bilancio, con esclusione degli storni fra capitoli di spesa dello stesso titolo, di conti consuntivi, di mutui e di partecipazioni azionarie sono soggette ad approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni che disciplinano in modo diverso l'approvazione dei predetti atti.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere inviate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro, accompagnate da una relazione del collegio dei revisori dei conti, e diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non ne sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro della marina mercantile puo' autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato per un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali devono essere deliberati rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 7

1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonche' ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto Con il decreto di cui comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonche' un piano di mobilita' temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988.

Art. 8

1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, e' corrisposta, con effetto dal 1 marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennita' pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984 n.
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e' prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.

3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

4. I periodi di sospensione per i quali e' corrisposta la indennita' di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la, vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'indennita' per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito e' calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennita' e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari.

8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988.

Art. 9

1. Con effetto dal 1 marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini ..., con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

  2. b) eta' inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianita' contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento e' irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e da' luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo e' incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianita' previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di societa' a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e delle societa' e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianita' contributiva di cui al presente articolo non e' cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre e' considerata anzianita' utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore eta', della maggiore anzianita' contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche' delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attivita' di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalita' di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte.

Art. 10

1. Per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori indicati all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 70.500 milioni prevista al comma 6 del medesimo articolo 2 e' elevata di lire 41.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

Art. 11

1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui, con garanzia dello Stato, con istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali ed ai dipendenti delle compagnie, dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, e' concesso al Fondo di cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma mutuata. A detto contributo si applica la disposizione in cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597.

3. Per il pagamento del contributo di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 18 miliardi per l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno 1988.

4. I collegi dei revisori dei conti delle compagnie portuali aventi un organico superiore alle 200 unita' sono integrati da un componente effettivo del Ministero del tesoro, nominato fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per i dipendenti degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e per i controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 7, non trova applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

2. E' abrogato il comma (11) dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

Art. 13

1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 31 marzo 1977, approvate con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1 marzo 1978, e successive variazioni, e del personale dell'Ente autonomo del porto di Trieste in servizio ed in pensione alla data del 1° gennaio 1978, di cui gli articoli 91 e seguenti del vigente regolamento del personale. Fino alla data di costituzione del Comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al comma 2, gli stessi enti portuali continueranno a provvedere alla erogazione dei predetti trattamenti previdenziali, con rimborsi da parte del fondo medesimo.3

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza ivi prevista, e' istituito presso l'INPS un Fondo di previdenza alimentato:

  1. a) da un contributo dovuto dai datori di lavoro, per i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dal presente articolo, nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile;

  2. b) da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987 e fino ad esaurimento delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le modalita' per la costituzione ed il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al presente articolo, presieduto dal presidente dell'INPS e composto da quattro rappresentanti dei lavoratori dei porti di Genova e Trieste, da due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente designati dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dall'Ente autonomo del porto di Trieste, nonche' da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione del Fondo;

  2. b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi assicurativi individuali dovuti al Fondo;

  3. c) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione del presente articolo;

  4. d) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo.

4. Gli importi relativi al contributo di cui alla lettera b) del comma 2 sono valutati in lire 55 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 60 miliardi per l'anno 1988.

Art. 14

1. Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore efficienza del sistema portuale e di una maggior produttivita' ed economicita' dei servizi, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali di ciascun porto nonche' dei servizi da prestare, provvede a stabilire la composizione numerica delle squadre per le prestazioni di lavoro portuale anche in relazione alla riduzione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 7 e, conseguentemente, opera la riduzione delle tariffe compensative con effetti immediati. La composizione numerica delle squadre per le diverse, aree merceologiche e' disposta nell'ambito dei limiti massimi determinati, a livello nazionale, con il decreto, interministeriale in data 4 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1986.

2. Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentite l'Associazione nazionale dei porti, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' provvedere alla modifica dei limiti massimi di composizione delle squadre determinati con il decreto interministeriale di cui al comma 1, al fine di adeguare le relative disposizioni alle esigenze di efficienza del sistema portuale, di maggiore produttivita' ed economicita' dei servizi, nonche' alle nuove tecnologie di manipolazione delle merci nei porti.

3. Nel caso di prestazioni dei lavoratori portuali per operazioni svolte all'interno dei depositi e/o magazzini portuali e per la ricarica e la discarica da ed a piazzale, le nuove tariffe, a decorrere dal 1° marzo 1987, non sono soggette alla applicazione dell'addizionale tariffaria, di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista per il trattamento di mancato avvio al lavoro.

4. L'avviamento dei lavoratori per l'esecuzione delle operazioni portuali e' effettuato, da parte delle compagnie e dei gruppi, per singoli turni o per periodi predeterminati sulla base delle richieste degli enti o imprese che eserciscono le operazioni stesse.

5. I lavoratori avviati sono tenuti a prestare la loro attivita' lavorativa per tutta la durata dell'orario giornaliero e possono essere impiegati, in tutto o in parte, per operazioni, su navi, calate o piazzali anche diversi da quelli per i quali e' stata fatta la chiamata.

6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ai fini dell'equilibrio della gestione, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali provvede all'adeguamento delle addizionali delle tariffe compensative, ferma restando la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, come integrato dall'articolo 8 della legge 13 agosto 1984, n. 469.

6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della marina mercantile, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare la misura delle addizionali di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in modo da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo medesimo per l'esercizio 1988, in relazione anche agli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto. Analogamente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della marina mercantile procede alla verifica ed alla eventuale rideterminazione (entro i successivi quarantacinque giorni) delle richiamate addizionali, in modo da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali rispettivamente per l'esercizio in corso e per l'esercizio successivo.

Art. 15

1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, e' disciplinato sulla base di accordi sindacali a livello nazionale di durata triennale.

2. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e quelle delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dei lavoratori dipendenti partecipano i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, nonche' i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali.

3. Le eventuali richieste di trattamenti economici superiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti industriali da parte dei dirigenti degli enti portuali inquadrati in tale categoria sono sottoposte alle procedure di cui al comma 2.

Art. 16

1. Qualora si riscontrino irregolarita' o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento di un ente o di un'azienda portuale ovvero l'equilibrio finanziario della relativa gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, puo' essere disposta la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ente o dell'azienda medesima.

2. Con lo stesso decreto e' nominato un amministratore straordinario, al quale competono, fino alla ricomposizione degli organi ordinari, i poteri del presidente e degli organi di amministrazione disciolti.

Art. 18

1. Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione o sistemazione dei porti devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalita' e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Art. 19

1. A far data dal 1 gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui agli articoli 173, 177 e 180 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, durano in carica cinque anni.

2. I componenti dei predetti organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto completano il loro mandato fino al compimento del quinto anno e non decadono qualora raggiungano durante tale periodo i requisiti per il pensionamento, compreso quello anticipato a norma del presente decreto.

Art. 20

1. Nei consigli di amministrazione e nelle assemblee consortili degli enti portuali e' inserita, ove gia' non prevista, la rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari, delle imprese di spedizione e degli spedizionieri doganali purche' non dipendenti dalle imprese di spedizione.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilira' le modalita' per dare attuazione alla norma con modifica dello statuto di ogni singolo ente.