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Sez. 6, Sentenza n. 10578 del 07/06/1979 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143610 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGERENZA PROFITTATRICE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143610-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGERENZA PROFITTATRICE - NOZIONE.*

Ad integrare la figura delittuosa di cui all'art 324 cod pen non basta la semplice esistenza di un interesse privato del pubblico ufficiale, ancorche incompatibile con quello pubblico, ma occorre che il detto interesse privato si manifesti in una effettiva ingerenza profittatrice nell'atto della pubblica amministrazione. E necessaria pertanto una condotta di strumentalizzazione, di sfruttamento dell'ufficio diretta a realizzare interessi personali o di terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)