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Sez. 2, Sentenza n. 4235 del 15/11/1976 (Rv. 382921 - 01)

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - ESTINZIONE - PER NON USO - DISCIPLINA ATTUALE E NEL VIGORE DEL CODICE CIVILE DEL 1865 - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INIZIO ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE VIGENTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382921-01

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - ESTINZIONE - PER NON USO - DISCIPLINA ATTUALE E NEL VIGORE DEL CODICE CIVILE DEL 1865 - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INIZIO ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE VIGENTE - RILEVANZA.*

Nel vigore del codice civile del 1865, il diritto di superficie, pur non espressamente previsto da alcuna norma, era configurato in giurisprudenza, quale eccezione al principio generale dell'accessione di cui all'art 448. Esso non poteva non estinguersi per non uso entro il termine ordinario di prescrizione (come e stato poi stabilito dallo art 954, ultimo comma, cod civ 1942), con la conseguenza che la decorrenza di detto termine ben puo ritenersi iniziata prima della entrata in vigore del codice attualmente vigente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 954, Cod. Civ. Abrog. art. 448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)