Sez. L, Sentenza n. 6805 del 08/08/1987 (Rv. 455005 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL RICORRENTE - INOSSERVANZA - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE LIMITATA ALLA APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO AL RAPPORTO CONTROVERSO - POTERI DEL GIUDICE DI ACQUISIZIONE DELLA CONOSCENZA DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL RICORRENTE - INOSSERVANZA - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE LIMITATA ALLA APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO AL RAPPORTO CONTROVERSO - POTERI DEL GIUDICE DI ACQUISIZIONE DELLA CONOSCENZA DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA.*
Nel rito del lavoro il ricorrente che invoca l'applicazione delle norme di un contratto collettivo post-corporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma l'inosservanza di tale Onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già allorché la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio. In tale ultima evenienza il giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel nuovo rito del lavoro dall'art. 421 cod. proc. civ.. (V 7605/83, mass n 432219).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)