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Sez. 3, Sentenza n. 1365 del 14/06/1967 (Rv. 327970 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON ALLA PROROGA - IMMOBILI DESTINATI AD USO PROMISCUO - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327970-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON ALLA PROROGA - IMMOBILI DESTINATI AD USO PROMISCUO - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - EFFETTI.*

Agli effetti dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1960, n.1521, allorquando i locali abbiano una diversa destinazione, ma siano obiettivamente divisibili anche se compresi in un unico contratto di locazione, la proroga non deve necessariamente applicarsi o escludersi per tutti i locali quando si verifichi una situazione che importi la cessazione della proroga per una parte di essi in relazione alla loro specifica destinazione nella ipotesi della non divisibilita, invece, deve subentrare il criterio della prevalenza dell'uso allo scopo di stabilire se debba applicarsi od escludersi la proroga legale per l'intero immobile.*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)