Sez. 5, Sentenza n. 3202 del 11/02/2013 (Rv. 625617 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Natura strettamente personale ed intrasferibile - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Cessione dell'azienda - Effetti - Trasferimento del debito d'imposta al cessionario - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Il credito d'imposta, accordato dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'imprenditore che abbia effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ivi descritte, non è concepito come beneficio di carattere soggettivo assoluto, e, pertanto, in caso di cessione d'azienda esso si trasferisce al cessionario, al pari di ogni altro credito relativo all'esercizio dell'impresa; invero lo stesso art. 8, comma 7, individua i casi di decorrenza o rideterminazione dell'agevolazione solo con riguardo all'oggettiva utilizzazione anomala dei beni acquistati ai fini dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)