Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8132 del 03/04/2018 (Rv. 647727 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Avviso di accertamento relativo a crediti fiscali anteriori al fallimento - Omessa impugnazione da parte del curatore per mancanza di utilità per la massa dei creditori - Legittimazione ad agire del fallito - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
È inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43, comma 1, l.fall., il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione del suo fallimento, ove il curatore abbia omesso di promuovere detto ricorso non per inerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)