Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione
Testo in vigore al
Art. 18
1. I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
c) la cessazione dall'servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
2. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658
Art. 20
1. La pensione annua diretta e' uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.
2. La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non puo' essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidita', non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di eta', per gli uomini, e del 52° anno di eta', per le donne.3
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672.
4. L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.
5. Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente.3
6. (COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1967, N. 583).
7. La pensione annua e' divisa in tredici quote, di cui dodici sono
corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
Art. 21
1. La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'art. 16. La pensione per invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.
2. La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.
3. La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
Capo secondo. Prestazioni ai superstiti
Art. 22
1. Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;5
2) per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.
Art. 23
1. Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;7
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
2. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
3. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
Art. 24
1. Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:
1) al coniuge solo, il 60 per cento;
2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.
2. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione e' calcolata secondo le seguenti aliquote:
1) un figlio, il 60 per cento;
2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.
3. Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.
4. Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.
5. In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, ne' puo' essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa.3
6. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.
7. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' riliquidata secondo le norme precedenti.2
Art. 25
1. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
2. Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello, della nascita.
Art. 26
1. Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito col successivo articolo 28.
Titolo IV. Norme di coordinamento con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Art. 27
1. L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.
2. L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'art. 5, non puo' essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5 citato.
3. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 1228
Art. 29
1. In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'e' calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non e' reversibile ai superstiti ed e' corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Titolo V. Norme transitorie
Art. 30
1. La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, per il periodo compreso fra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, e' uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all'art. 4, comma secondo, della, legge 7 dicembre 1949, n. 904:
a) per le prime lire 2000 ed importi inferiori: coefficiente 30;
b) per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000: coefficiente 10;
c) per l'eccedenza oltre lire 6001: coefficiente 5.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente e' maggiorata del 60 per cento.
3. La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1 gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, e' aumentata, a partire dal 1 gennaio 1953, di un importo di 4000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.
4. A partire dal 1 gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'art. 20, comma quarto.
5. Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell'art. 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.
6. Salvo quanto e' previsto nel successivo art. 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', dovute con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'art. 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore, Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 non puo' comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1 gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato art. 20 e' effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.
Art. 31
1. La maggiorazione per i figli di cui all'art. 20, comma terzo, spetta dal 1 gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21.
2. I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento piu' favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.
3. Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'art. 26; e' riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.
Art. 32
1. Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facolta' di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
1. Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facolta' di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1 gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di salario, aumenti di merito e ad personam; compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro; indennita' di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile; costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilita'.
2. Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facolta' di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennita' di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica, l'anzianita' e la retribuzione indicate nel comma medesimo.
3. All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure previste dal presente articolo, dovra' essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria del Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 13, fino al raggiungimento dei predetti, quindici anni di iscrizione.
Art. 34
1. Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:
a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nei primo comma dell'art. 30 se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facolta' previste dall'articolo precedente;
b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facolta' prevista dal primo comma dell'articolo precedente.
2. Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'art. 20, ne' inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.
3. Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni cosi' determinate, le percentuali indicate nell'art. 24.
4. Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.1
Art. 35
1. Le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'art. 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1 gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'art. 34.
Art. 36
1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, cessera' di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvedera', a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorie dello Stato 22 gennaio 1947 n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, i. 305.
2. Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cessera' di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all'art. 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e di percepire i contributi inerenti.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferira' dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni gia', liquidate, a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, nonche' la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1 gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Titolo VI. Norme finali
Art. 37
1. Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamati, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.
2. In particolare sono applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidita';
b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;
c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;
d) la norma contenuta nell'art. 128 del regio decreto-legge citato.
3. I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.
Art. 38
1. Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.
3. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.
4. La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.1
5. L'azione giudiziaria non puo' non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.