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Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 10/05/2004 (Rv. 572761 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO | Acquisizione del fascicolo d'ufficio - Potere discrezionale del giudice di appello - Conseguenze - Nullità del procedimento o della sentenza di appello - Esclusione - Ricorso per Cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572761-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, per cui, se l'acquisizione non è disposta, non perciò è nullo il procedimento di appello o la sentenza che lo definisce. Tuttavia detta mancanza può costituire motivo di ricorso per cassazione se il ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e li indica specificatamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 123 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)