Sez. 5, Sentenza n. 20079 del 18/09/2009 (Rv. 609693 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Occupazioni temporanee - Convenzione ex art. 45, comma 8, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Mancato pagamento del tributo - Perdita dell'agevolazione - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 45, comma ottavo, del d.lgs. n. 507 del 1993, nel riconoscere al comune o alla provincia, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il potere di disporre, mediante convenzione con il concessionario dello spazio, la riscossione della tariffa in misura ridotta e/o rateizzata non prevede affatto la revoca dell'agevolazione in caso di ritardo o di mancato pagamento del tributo, e nemmeno consente che la convenzione possa prevedere un tale effetto, ammettendo al più la possibilità di prevedere la perdita del beneficio della rateizzazione, in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 45 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)