diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1786 del 13/02/1992 (Rv. 475708 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere | Trattamento di malattia - Calcolo - Esclusione di un determinato emolumento disposto da contratto collettivo - Liceità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475708-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere

In mancanza di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la disciplina collettiva ben può escludere un determinato emolumento dal trattamento di malattia ai sensi dell'art. 2110 cod. civ.. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che la cosiddetta indennità di trasferta forfettizzata non fosse computabile ai fini del trattamento di malattia, non essendo compresa nell'elenco, avente carattere tassativo, degli emolumenti computabili a tali fini ai sensi del c.c.n.l. 25 gennaio 1983).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)