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Sez. 1, Sentenza n. 2397 del 22/03/1990 (Rv. 466128 - 01)

ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DICHIARAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - "NON DISPONIBILITÀ AD OVVIARVI" - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466128-01

ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DICHIARAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - "NON DISPONIBILITÀ AD OVVIARVI" - PORTATA.*

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15, primo comma, n. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 - che, in relazione al presupposto della persistenza del difetto di assistenza materiale e morale del minore, richiede la "non disponibilità ad ovviarvi", in luogo della "impossibilità di ovviarvi" già prevista nel precedente testo sub art. 311, comma quarto n. 2 cod. civ. - seppur ispirata all'intento di attribuire rilievo alla indisponibilità soggettiva, non può essere intesa come indiscriminata attribuzione di Rilevanza alla mera affermazione di disponibilità da parte del soggetto tenuto all'assistenza, che non sia accompagnata da elementi oggettivi o comunque giudizialmente controllabili, che rendano in concreto affidabile tale enunciazione di proposito. A maggior ragione l'indimostrata affermazione di un siffatto proposito non può superare e rendere irrilevante la indisponibilità che per legge si intende avverata, ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 15 cit., quando siano rimaste inadempiute le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 della medesima legge. (Conf 512/86, mass n 444108, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)