Sez. 5, Sentenza n. 1513 del 20/11/1973 Ud. (dep. 15/02/1974) Rv. 126246 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - E QUELLO DETERMINATO DA UN EVENTO IMPREVEDIBILE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - E QUELLO DETERMINATO DA UN EVENTO IMPREVEDIBILE.*
Poiche possa trovare applicazione l'esimente del fatto scusabile in tema di emissione di assegni a vuoto, occorre che l'errore dipenda da un fatto che non si sarebbe potuto evitare con l'impiego della comune diligenza e che abbia ragionevolmente indotto in errore l'emittente facendogli ritenere, nell'atto in cui emetteva l'assegno, di possedere presso il trattario la provvista necessaria per pagare. (Conf 121078, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)