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Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 06/10/1969 (Rv. 343174 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343174-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice di merito e obbligato non gia a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma dopo aver considerato le une e le altre nel loro complesso, ad indicare i soli elementi su cui si fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito quei diversi rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 1777-69, massima n 340841 2409-66, massima n 324663 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)