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Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 06/07/1999 (Rv. 528319 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Procedura di espropriazione individuale in corso al momento della dichiarazione di fallimento - Intervento del curatore in sede di opposizione agli atti esecutivi al fine di richiederne l'interruzione - Dopo il provvedimento di assegnazione delle somme - Effetti - Improcedibilità della esecuzione individuale ex art. 51 legge fall. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528319-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, la procedura esecutiva non può considerarsi definita fino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, non essendo a tal fine sufficiente il provvedimento di assegnazione che, disposto solo "pro solvendo" a norma dell'art. 553 cod. proc. civ., non importa l'immediata liberazione dei debitori; peraltro, anche la pendenza del giudizio di opposizione, sia pure agli atti esecutivi, non consente di considerare esaurito il procedimento di esecuzione, ripercuotendosi la relativa decisione proprio in tale procedimento attraverso la verifica della regolarità dei singoli atti oggetto dell'opposizione, con la conseguenza che, in caso di dichiarazione di fallimento del debitore, l'intervento del curatore che chiede, anche in sede di opposizione e pur dopo il provvedimento di assegnazione, l'interruzione della procedura di espropriazione individuale, comporta l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 51 legge fall. ed il suo assorbimento in quella collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)