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Sez. 3, Sentenza n. 3112 del 19/11/1973 (Rv. 366882 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI3- PROCESSO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1973-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366882-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI3- PROCESSO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

A norma degli artt 155 e 156 legge notarile 16 febbraio 1913 n 89, il ricorso per Cassazione nei procedimenti disciplinari a carico di notai tanto se proposto dal PM che dal notaio, deve essere, a pena di inammissibilita, non solo notificato ma anche depositato nella cancelleria della Corte suprema entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. (Conf 3607/71, mass n 355328).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)