Sez. 6, Sentenza n. 40249 del 30/11/2006 Ud. (dep. 06/12/2006) Rv. 234761 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Reato in parte commesso all'estero - Esame degli atti - Elementi informativi relativi ad alcuni frammenti della condotta - Localizzazione specifica in Italia - Indicazione generica dei fatti nell'imputazione - Limite alla valutazione del giudice - Esclusione - Determinazione della competenza - Criteri suppletivi - Gerarchia tra i criteri - Ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato - Esclusione - Ricorso al criterio dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione - Legittimità.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Ai fini delle valutazioni in ordine alla competenza per territorio, il giudice deve tenere conto, attraverso l'esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'imputazione di corruzione in parte commessa all'estero, ha affermato l'erroneità del ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando dagli atti che erano stati effettuati in Roma alcuni pagamenti corruttivi in denaro contante, genericamente evocati dall'imputazione con il riferimento, oltre che a pagamenti per mezzo di bonifici bancari all'estero, a "continue erogazioni in denaro contante" non meglio localizzate e temporalmente definite, fatto questo che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, e dell'art. 9, comma primo, cod. proc. pen., il ricorso al criterio prevalente dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)