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Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 07/03/1984 (Rv. 433667 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINI - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL COLTIVATORE, DELLE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEL CERTIFICATO DI AMMISSIONE AD ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO - DECADENZA DALLA PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433667-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINI - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL COLTIVATORE, DELLE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEL CERTIFICATO DI AMMISSIONE AD ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO - DECADENZA DALLA PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PRECLUSIONE.*

In tema di prelazione e riscatto agrario, nella disciplina fissata dall'art. 8, quinto, sesto e settimo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971 n. 817 ed interpretato autenticamente dall'art. unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, le Disposizioni attinenti ai termini per il pagamento del prezzo dovuto dal retraente al retrattato, secondo le quali tali termini decorrono dall'adesione alla dichiarazione di riscatto, ovvero, nel caso in cui sia insorta contestazione sui presupposti del relativo diritto (e non sulle sole modalità del suo Esercizio), dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il riscatto, non escludono l'operatività delle Disposizioni che regolano le modalità ed i termini per l'Esercizio della prelazione (ivi compresa quella attinente alla produzione del certificato di ammissione ad istruttoria della domanda di mutuo agevolato, ai sensi del settimo comma del citato art. 8), con la conseguenza che al coltivatore, il quale sia incorso in decadenza dalla prelazione per inosservanza di tali ultime Disposizioni, resta preclusa la possibilità di far valere il diritto di riscatto, la cui nascita presuppone la titolarità del diritto di prelazione e la sua lesione per effetto di una condotta del proprietario del fondo. (V 1185/80, mass n 404679; (V mass n 404681).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)