Sez. 1 - , Sentenza n. 51951 del 22/11/2019 Ud. (dep. 24/12/2019) Rv. 277734 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato dichiarato assorbito in altro più grave dalla sentenza di primo grado - Impugnazione del solo imputato - Pronuncia di estinzione per prescrizione del reato assorbito - Violazione del divieto di “reformatio in peius” - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, dichiari l'estinzione per intervenuta prescrizione relativamente ad un reato che, in primo grado, sia stato dichiarato assorbito in altro più grave, equivalendo quest'ultima dichiarazione al proscioglimento per insussistenza del fatto, più favorevole rispetto alla pronuncia di estinzione. (Fattispecie in cui, in primo grado, il reato di detenzione di munizioni di cui all'art. 697 cod. pen. era stato dichiarato assorbito in quello più grave di detenzione di arma comune da sparo e la corte di appello, su impugnazione del solo imputato, ne aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)