Sez. 1, Sentenza n. 43684 del 13/11/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238691 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Applicazione - Necessità di formale richiesta da parte dei soggetti legittimati - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
L'art. 672, comma primo, cod. proc. pen. prevede l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione "senza formalità" e, quindi, senza necessità di formale richiesta da parte dei soggetti interessati. Solo nel caso in cui la esecuzione della pena sia terminata è necessaria, ai sensi del quarto comma del suddetto art. 672, la richiesta del condannato, in conseguenza dell'interesse meramente morale ad ottenere il beneficio e quindi dell'assenza di una qualsiasi concreta incidenza sulla esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)