Sez. 3, Sentenza n. 1217 del 04/12/1996 Ud. (dep. 12/02/1997) Rv. 206840 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Immutabilità del giudice - Applicazione del principio anche per i riti speciali - Necessità - Rito abbreviato ammesso da un giudice, anche collegiale, e celebrato da un giudice diverso - Violazione del principio della immutabilità - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
Il principio della immutabilità del giudice previsto dall'art. 525 cod. proc. pen. per il dibattimento, ha portata generale e trova applicazione anche per il giudizio abbreviato. Esso tuttavia attiene alla valutazione del merito della contestazione e non alla ammissione del rito per cui non può considerarsi violato nel caso in cui, anche in dibattimento, venga ammesso il rito abbreviato e in tale forma il procedimento sia poi trattato, unitariamente, da altro collegio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)