Sez. 2, Sentenza n. 10857 del 25/05/2016 (Rv. 639963 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI | Esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Operatività in presenza di interclusione assoluta - Esclusione - Costituzione di nuova servitù od ampliamento di una preesistente - Irrilevanza.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI
In tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione "ex novo" della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità per il fondo dominante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)