Sez. 5, Sentenza n. 2263 del 03/02/2014 (Rv. 629392 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Acquisto di immobile con agevolazioni "prima casa" - Trasferimento nel quinquennio a seguito di omologazione di separazione consensuale - Mancato acquisto, nell'anno successivo, di nuovo immobile da adibire ad abitazione principale - Revoca delle agevolazioni - Recupero delle imposte - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, sicchè, qualora, intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l'anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali "prima casa" di cui egli abbia beneficiato per l'acquisto di quell'immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)