Sez. 1, Sentenza n. 27078 del 07/12/2005 (Rv. 588224 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Matrimonio concordatario - Nullità - Dichiarazione per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii" - Ignoranza di detta esclusione da parte dell'altro coniuge - Contrasto con l'ordine pubblico - Sussistenza - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii", può trovare ostacolo nell'ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, nè comunque conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte. Ne deriva che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività, della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)