Sez. 3, Sentenza n. 394 del 07/02/1959 (Rv. 881507 - 01)
SENTENZA - DISPOSITIVO - ATTO INTERNO - MANCANZA - IRRILEVANZA
SENTENZA - DISPOSITIVO - ATTO INTERNO - MANCANZA - IRRILEVANZA
Le nullità della sentenza debbono risultare dal testo della medesima e non possono essere desunte aliunde mediante riferimento ad altri Atti ad esso estranei. I requisiti formali e sostanziali della sentenza riflettono il testo originale di essa, redatto a norma dell'art. 119 disp. Att. Cod. proc. civ.; fra i requisiti della sentenza, che sono esclusivamente quelli elencati dall'art. 132 C. P.C., non e compreso il dispositivo, firmato dal solo Presidente all'atto della deliberazione, il quale costituisce un mero atto interno, non integratore della sentenza; per la Mancanza di esso non è comminata alcuna nullità (art. 276, ult. Comma codice procedura civile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)