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Sez. 3, Sentenza n. 44458 del 30/09/2015 Ud. (dep. 04/11/2015) Rv. 265613 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Giudizio prognostico - Precedenti giudiziari non definitivi - Utilizzazione da parte del giudice - Legittimità - Contrasto con la presunzione di innocenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265613-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola da precedenti giudiziari non definitivi. (In motivazione la Corte ha precisato che l'utilizzazione, da parte del giudice ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, della posizione di indiziato di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)