Sez. 2, Sentenza n. 6657 del 30/03/2005 (Rv. 580133 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE | Efficacia vincolante - Condizioni - Accordo delle parti e comunicazione al Consiglio - Necessità - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
In tema di onorari di avvocato, l'art. 26 della legge n. 794 del 1942 prevede, su accordo dell'avvocato e del cliente, una sorta di "arbitraggio", all'esito del quale il parere sulla parcella degli onorari reso dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati determina quantitativamente, con efficacia c'involante, l'oggetto dell'obbligazione del cliente. A tal fine, oltre alla conclusione dell'accordo, è necessaria la comunicazione dello stesso al suddetto organo forense, giacchè in mancanza di tale comunicazione il parere non ha efficacia vincolante. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la natura vincolante del parere, atteso che non poteva considerarsi rituale comunicazione, ai sensi della disposizione citata, l'invio da parte del nuovo difensore del cliente ad un componente del Consiglio dell'ordine forense, già incaricato di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, di una missiva finalizzata a rendergli nota la mancata accettazione delle richieste del professionista e la decisione di attendere, prima di provvedere al pagamento, le determinazioni del Consiglio).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)